L'orientamento del Tribunale di Oristano sulla responsabilità professionale del consulente contabile: risarcito il danno per gli oneri subiti dal cliente - Studio Legale Oriana Colomo
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L’orientamento del Tribunale di Oristano sulla responsabilità professionale del consulente contabile: risarcito il danno per gli oneri subiti dal cliente

L’orientamento del Tribunale di Oristano sulla responsabilità professionale del consulente contabile: risarcito il danno per gli oneri subiti dal cliente

La Sentenza n. 227/2023 del Tribunale Ordinario di Oristano, RG n. 144/2020, può essere sintetizzata come segue:

In materia di responsabilità professionale del consulente contabile incaricato della tenuta della contabilità e dei pagamenti tributari per conto del cliente, lo studio professionale risponde dei danni subiti dal cliente per l’omesso pagamento di tributi, interessi, sanzioni e oneri di riscossione conseguenti all’inadempimento delle obbligazioni assunte con specifica delega, salvo che dimostri di aver agito con la diligenza richiesta e che l’inadempimento sia imputabile a fatti non riconducibili alla propria condotta. La responsabilità contrattuale in questi casi comporta il risarcimento del danno pari ai maggiori oneri subiti dal cliente, oltre a interessi e spese processuali, con esclusione delle richieste proposte oltre i limiti temporali e processuali previsti.

Estratto testuale di riferimento: “Accertata la responsabilità contrattuale della parte convenuta per i fatti per cui è causa, la condanna al risarcimento in favore della parte attrice dei danni, che liquida in euro 8.292,05, oltre gli interessi legali dalla data della decisione al saldo. […] L’obbligazione assunta dal professionista deve essere quindi ricondotta nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2229 e s.s., c.c., riguardanti l’esercizio delle professioni intellettuali. Il prestatore di opera intellettuale è quindi tenuto a usare nell’adempimento della propria obbligazione inerente l’attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi della disposizione di cui all’art. 1176, c.c., e risponde normalmente anche per colpa lieve.”.