Principio espresso dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 146/2025
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 473-bis.17, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui assegna all’attore un termine non inferiore a dieci giorni per replicare alle difese ed eventuali domande riconvenzionali del convenuto nei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Tale termine, pur essendo più breve rispetto a quanto previsto in altri riti, risponde a esigenze di celerità e concentrazione proprie del rito speciale familiare e non comporta una manifesta irragionevolezza o una compressione del diritto di difesa, della parità delle armi e dei principi del giusto processo, né una disparità di trattamento rispetto ad altre discipline processuali, stante la peculiarità delle situazioni regolate e la possibilità, in presenza di cause non imputabili, di ottenere la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. 1
La Corte ha così dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 473-bis.17 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe. 1