Procedimenti di separazione e divorzio – Provvedimenti temporanei e urgenti – Ammissibilità anche contro il rigetto dell’istanza di modifica su responsabilità genitoriale, affidamento e collocazione
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in Diritto di famiglia
Nei giudizi di separazione e divorzio, il reclamo ex art. 473‑bis.24 c.p.c. contro i provvedimenti temporanei e urgenti all’esito dell’udienza di comparizione, ovvero adottati in corso di causa, che introducano “sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale” o “sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori” – come nel caso in cui sia chiesto il trasferimento all’estero dei figli minori – è ammissibile sia quando il provvedimento impugnato accoglie, sia quando rigetta l’istanza di parte; anche il rigetto, infatti, può incidere in modo sostanziale sull’esercizio della responsabilità genitoriale, mantenendo uno status quo divenuto, alla luce delle sopravvenienze, potenzialmente pregiudizievole per il minore.