Messa alla prova e reati sessuali minorili: illegittima la preclusione assoluta nei casi di minore gravità
Posted at h
in Diritto di famiglia
È costituzionalmente illegittimo l’art. 28, comma 5‑bis, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui esclude in via assoluta la sospensione del processo con messa alla prova per i minori imputati dei delitti di violenza sessuale (art. 609‑bis c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609‑octies c.p.), aggravati ai sensi dell’art. 609‑ter c.p., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei “casi di minore gravità” di cui all’art. 609‑bis, terzo comma, c.p.; tale preclusione automatica è manifestamente irragionevole e sproporzionata, poiché frustra la funzione di temperamento propria dell’attenuante e impedisce al giudice minorile ogni valutazione individualizzata della personalità del minore e delle sue possibilità di recupero, in contrasto con l’art. 3 Cost.