Non è fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 162-ter, quarto comma, c.p., nella parte in cui esclude l’applicabilità della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie al delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p..
Secondo la Corte Costituzionale non è irragionevole che il legislatore abbia escluso per tale fattispecie l’estinzione del reato per condotte riparatorie, al fine di mantenere elevato il livello di tutela della vittima e di evitare che prestazioni patrimoniali unilaterali possano neutralizzare, contro la volontà della persona offesa, la risposta penale.