Condannata Abbanoa anche in via cautelare per l’illeggittimo rifiuto al riallaccio se le fatture sono prescritte
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in Diritto Civile
L’ordinanza del Tribunale di Oristano, procedimento n. 162/2024 R.G., può essere così sintetizzata:
In tema di sospensione della fornitura idrica per morosità, il gestore non può legittimamente rifiutare il riallaccio se la morosità si basa su fatture ormai prescritte, salvo prova di valida e tempestiva interruzione della prescrizione. In sede cautelare, il giudice, accertata la prescrizione delle fatture poste a base del distacco e la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile per l’attività commerciale, ordina il ripristino della fornitura idrica, ponendo a carico della società resistente le spese del procedimento.
Estratto testuale di riferimento: “…sussiste il fumus boni iuris della ricorrente tenuto conto dell’ingiustificato rifiuto di riallacciare l’utenza idrica da parte di Abbanoa che gestisce il servizio idrico in condizioni di monopolio, come tale tenuta all’erogazione del servizio ex artt. 2597 e 2932 cc; …deve accogliersi la domanda ricorrente, per l’effetto confermando l’ordine dato inaudita altera parte alla resistente di ripristinare la fornitura idrica a favore della ricorrente; …condanna la soccombente al rimborso delle spese di lite in favore del legale della ricorrente..”.