Sono validi a tutti gli effetti gli accordi fra i coniugi che regolamentano i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio. Sono contratti atipici sottoposti a una condizione sospensiva.
Sono validi a tutti gli effetti gli accordi fra i coniugi che regolamentano i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio.
Sono contratti atipici sottoposti a una condizione sospensiva.
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, sono pienamente validi gli accordi stipulati tra essi, anche prima o durante il matrimonio, volti a regolare le conseguenze economiche di una eventuale crisi coniugale, purché non abbiano a oggetto diritti indisponibili o non siano contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. In particolare, è lecito subordinare obbligazioni patrimoniali all’evento futuro ed incerto della separazione o del divorzio, trattandosi di espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi e di contratto atipico con condizione sospensiva lecita, ex art. 1322, secondo comma, c.c. Tali accordi non possono interferire con i diritti indisponibili, quali l’assegno divorzile, e sono sottoposti al controllo di legittimità solo se impattano su interessi di figli minori.
